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Attualità

L’attuazione della BRRD in Italia

20 Novembre 2015

Maria Grazia Mamone e Claudio Di Falco

Di cosa si parla in questo articolo

Il 16 novembre 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due Decreti Legislativi (Decreto Legislativo n. 180 e Decreto Legislativo n. 181) di attuazione della Direttiva 2014/59/UE (la “Bank Recovery and Resolution Directive” o “BRRD”) (cfr. contenuti correlati).

Il D.Lgs. 180/2015 (il “Decreto BRRD”) recepisce principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione, mentre il secondo decreto (il “Decreto Modifiche”) modifica il Testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; “TUB”) e il Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; “TUF”) al fine di recepire le previsioni della BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione.

Il Decreto BRRD attribuisce l’esercizio dei poteri di risoluzione all’autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d’Italia. Quest’ultima, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, nonché previa approvazione del MEF, adotta un programma di risoluzione che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell’eventuale ricorso al fondo di risoluzione.

All’interno della Banca d’Italia è stata istituita una nuova Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi (l’“Unità”) incaricata dei poteri di risoluzione e delle funzioni esercitate dalla Banca d’Italia in veste di autorità nazionale di risoluzione. In aggiunta ai poteri di risoluzione (compresi i poteri sanzionatori) previsti dal Decreto BRRD, l’Unità è competente per le procedure di liquidazione coatta amministrativa, laddove le funzioni di intervento precoce restano in capo al Dipartimento di Supervisione Finanziaria della Banca d’Italia. Al fine di assicurare l’indipendenza operativa ed evitare conflitti d’interesse tra le funzioni di risoluzione e quelle di supervisione della Banca d’Italia, la nuova Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi riferisce direttamente al Direttorio della Banca d’Italia.

Ai sensi del Decreto Modifiche, le banche e le Sim che rientrano nell’ambito di applicazione della BRRD dovranno preparare e tenere aggiornato un piano di risanamento (“recovery plan”) che preveda l’adozione di misure volte al ripristino della situazione finanziaria degli enti dopo un significativo deterioramento. I piani di risanamento richiedono un notevole sforzo organizzativo interno da parte dei soggetti destinatari della BRRD, in quanto le banche e le Sim dovranno, tra l’altro, (i) mappare la propria struttura legale e di business, (ii) individuare i settori c.d. «core» del business che devono essere preservati in caso di dissesto, (iii) individuare i rami d’azienda/società che potrebbero essere ceduti in caso di dissesto e (iv) delineare gli scenari che il recovery plan si propone di affrontare.

Accanto ai piani di risanamento, il Decreto BRRD e il Decreto Modifiche prevedono che la Banca d’Italia debba preparare, previa consultazione con la BCE o la Consob, a seconda dei casi, un piano di risoluzione (“resolution plan”) che preveda le azioni di risoluzione che la stessa Banca d’Italia possa attuare qualora la banca o la Sim soddisfi le condizioni per la risoluzione. I piani di risoluzione descrivono il modo in cui, in caso di dissesto dell’ente, questo può essere risolto in maniera ordinata e le sue funzioni essenziali preservate attraverso l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione previsti dalla BRRD.

La Banca d’Italia avrà a disposizione un kit di strumenti di risoluzione che includono (a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; (b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; (c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; (d) il bail-in, definito come “la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori”.

Il bail-in attribuisce all’autorità di risoluzione il potere di disporre la svalutazione e la conversione di alcune passività dell’ente sottoposto a risoluzione, in funzione dell’assorbimento delle perdite subite e del ripristino di livelli di capitalizzazione idonei al mantenimento della fiducia del mercato. Il Decreto BRRD esclude dal bail-in una serie di passività, tra cui, ad esempio, i depositi garantiti (i.e. i depositi fino a 100.000 Euro), le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni e le passività garantite, compresi i covered bond. Tutte le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in.

Peraltro, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti il sorgere di rischi per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, la Banca d’Italia, previa notifica alla Commissione Europea, può disporre l’esclusione di talune passività dall’applicazione del bail-in. In tal caso, le perdite non assorbite dai creditori esclusi possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato sottoposto a bail-in almeno l’8 per cento delle passività totali.

Conformemente a quanto previsto dalla BRRD, lo strumento del bail-in entrerà in vigore il 1° gennaio 2016 e potrà essere utilizzato in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs 180/2015.

Specifici elementi di interesse in relazione ai quali la normativa italiana è andata oltre la mera attuazione della direttiva si riscontrano in relazione al Decreto Modifiche.

È questo il caso della c.d. depositor preference, rispetto alla quale il Decreto Modifiche va oltre quanto previsto dalla BRRD, che richiede la modifica della gerarchia dei creditori nel contesto della procedura di insolvenza. Infatti, oltre a prevedere che i “depositi protetti” ex articolo 108 della BRRD (essenzialmente i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte superiore all’ammontare garantito di 100.000 Euro) abbiano preferenza sugli altri creditori chirografari, la modifica al TUB (che però sarà efficace solo dal 1° gennaio 2019) riconosce un rango superiore agli altri creditori chirografari anche ai depositi che non sono “depositi protetti”. La ratio della disposizione riflette il diverso profilo di rischio assunto dai depositanti rispetto agli investitori in titoli di debito della banca e alle controparti nei contratti derivati.

Un ulteriore profilo di interesse emergente dalla lettura del Decreto Modifiche attiene alla disciplina del c.d. sostegno finanziario di gruppo. Al fine di dare attuazione alla BRRD, il legislatore italiano ha infatti introdotto una serie di previsioni specifiche ispirate alla necessità di rimuovere gli ostacoli alla piena operatività di tale istituto. In particolare, il Decreto Modifiche prevede che l’approvazione o la revoca del progetto di accordo non comportino il sorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti non partecipanti alla deliberazione. È inoltre esclusa l’applicabilità delle norme in tema di operazioni con parti correlate nonché la possibilità di assoggettare gli accordi di sostegno finanziario ad azioni revocatorie ordinarie o fallimentari.

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