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Giurisprudenza

Trust: non sono soggetti a imposta l’atto istitutivo e l’atto di dotazione

6 Novembre 2019

Vincenzo Maria De Angelis, Studio legale e fiscale Stufano Gigantino Cavallaro e associati

Cassazione Civile, Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16701 – Pres. Chindemi, Rel. Botta

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 30 gennaio si terrà a Milano il Convegno sulla fiscalità del Trust – tra Cassazione e Agenzia delle Entrate organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Attraverso una motivazione costituzionalmente orientata, la Corte di Cassazione ha sancito la fiscale neutralità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust. 

 
In particolare, l’atto di dotazione del trust non è un fatto rilevatore di capacità contributiva ex art. 53 Cost. né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall’effetto di segregazione dei beni si sostanzia in una autorestrizione del potere di disposizione, né per il trustee, stante il carattere solo formale, transitorio e strumentale del suo acquisto. 
 
Una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo a compimento e realizzazione del trust. 
 
Pertanto, ai fini dell’imposizione fiscale, è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale che si concretizza soltanto al momento del trasferimento finale dei beni e diritti conferiti nel trust al soggetto beneficiario. 
 
Viene superato, dunque, il precedente orientamento giurisprudenziale per il quale, l’art. 2 comma 47 del D. lgs. 262/2006 ha istituito una nuova imposta, aggiuntiva al tributo sulle donazioni e successioni che grava sulla costituzione dei vincoli di destinazione, tra cui il trust, quale prelievo anticipato rispetto al momento in cui avviene il trasferimento definitivo al beneficiario. 
 
In definitiva, secondo la Corte, la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la fiscale neutralità. 
 
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