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Giurisprudenza

Interposizione fittizia: l’elusività può essere dedotta anche dal proprio carattere antieconomico di una operazione

9 Giugno 2020

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 9336 – Pres. Crucitti, Rel. Gilotta

In tema di interposizione, l’elusività di una operazione può essere dedotta dall’Amministrazione finanziaria anche semplicemente per il carattere di antieconomico della stessa.

Scendendo nello specifico dei fatti di causa, nel caso de quo, l’Agenzia delle Entrate accertava in capo al contribuente, sia per l’anno di imposta 2006 che per l’anno di imposta 2007, un reddito complessivo maggiore rispetto a quello dichiarato in entrambe le annualità.

Gli accertamenti imputavano al destinatario, nella specie, un maggior reddito da partecipazione al 50% ad una società in nome collettivo, partecipazione di cui il contribuente aveva ceduto l’usufrutto ad una società terza, ritenuta fittiziamente interposta, che aveva di conseguenza beneficiato dei relativi utili sociali.

L’impugnazione dinanzi al giudice di prime cure non sortiva alcun effetto positivo per il contribuente e il dispositivo di tale pronuncia, a seguito di appello, veniva successivamente confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale competente al termine del giudizio di secondo grado.

Non giungeva a differenti conclusioni nemmeno il Collegio di Legittimità adito che, con l’ordinanza in commento, dopo aver ritenuto infondati tutti i motivi addotti dal ricorrente, cassava la sentenza impugnata solo rispetto al punto sulle sanzioni irrogate, riconoscendo applicabile il principio del favor rei, e rinviava la causa alla CTR per la rideterminazione delle stesse.

Tra le doglianze addotte dal ricorrente, merita attenzione quella relativa alla presunzione circa il carattere antieconomico dell’operazione di cessione dell’usufrutto delle quote sociali della s.n.c., ritenuta priva dei caratteri di precisione, gravità e concordanza posti alla base della normativa in tema di interposizione di cui all’articolo 37, comma terzo del d.P.R. 600/1973, essendo derivata esclusivamente da un raffronto ex post del corrispettivo ricevuto per il trasferimento del diritto e gli utili che invece avrebbe direttamente percepito ove non avesse posto in essere l’operazione in oggetto.

Tuttavia, le menzionate argomentazioni addotte dal contribuente non potevano essere accolte, essendo dimostrata in giudizio la piena disponibilità, all’atto della stipula della cessione, di dati, quali quelli da conto economico dell’anno di riferimento, utili per poter effettuare detto raffronto e desumere la non convenienza, da un punto vista economico, dell’operazione di cessione rispetto alla percezione diretta degli utili.

 

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