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Giurisprudenza

La natura professionale del creditore bancario costituisce elemento indiziario ai fini della prova per presunzioni della scientia decoctionis

22 Giugno 2020

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. VI, 17 giugno 2020, n. 11696 – Pres. Bisogni, Rel. Dolmetta

Nonostante dal bilancio d’esercizio risultasse una perdita (pur assorbita da una riserva) pari a cinque volte il valore del capitale, dalle notizie di stampa fosse nota la crisi finanziaria della società poi fallita, e la stessa fosse ormai in stato di liquidazione, la Corte d’Appello di Milano, trascurando ulteriori significativi elementi di fatto, respinge per difetto della scientia decoctionis in capo al creditore bancario la domanda di revocatoria delle rimesse, effettuate nel periodo sospetto dalla debitrice poi fallita, sul conto corrente.

Viene dunque accolto il ricorso per Cassazione dell’assuntore – subentrato al fallimento nel contesto di una procedura concordataria ex art. 124 l.f. –, che lamenta la mancata presa in considerazione da parte della Corte territoriale di significativi elementi rilevanti per la fattispecie concreta.

In effetti – afferma la Corte –, secondo un orientamento consolidato in tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaro il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. In particolare, dopo aver valutato analiticamente i singoli elementi indiziari, il giudice è chiamato ad una valutazione complessiva degli stessi per accertarne l’idoneità a produrre le inferenze proprie del ragionamento presuntivo.

Da questo angolo visuale, la professionalità e l’avvedutezza proprie del creditore bancario, pur non potendo integrare autonomamente la prova della scientia decoctionis, costituiscono un elemento indiziario che non può essere trascurato ai fini della valutazione complessiva dei vari elementi fondanti il ragionamento presuntivo. In particolare, la natura professionale della banca non può non rilevare, ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza, quando gli ulteriori elementi di fatto del quadro indiziario riguardano l’ingente esposizione debitoria della società poi fallita, un bilancio fortemente compromesso nonché lo stato di liquidazione della stessa.

Peraltro, in tema di revocatoria di pagamenti, ai fini della valutazione della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del creditore, rileva il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore e non, invece, un momento anteriore; posto che la revocatoria mira proprio e reintegrare il deapauperamento del patrimonio del debitore.

 

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