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Giurisprudenza

Frazionamento del finanziamento ex art. 39 TUB: ultimi orientamenti della Cassazione

24 Giugno 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 15685

Con sentenza n. 15685 del 21 giugno 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, nel procedimento previsto dall’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385/1993, il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l’inadempimento della banca all’obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca. Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento.


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