DB ALERT
Tutta l'informazione DB direttamente sulla tua email


Scegli i contenuti e quando riceverli

www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Contratti a distanza: le informazioni richieste non possono essere fornite solo attraverso un sito internet

19 Settembre 2012

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 05 luglio 2012, C-49/11

Con sentenza del 05 luglio 2012, causa C-49/11, la Corte di Giustizia UE ha fornito alcuni criteri relativamente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Tale norma, derubricata “Conferma scritta delle informazioni”, prevede che “1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all’atto dell’esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull’altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto […]”.

La Corte di Giustizia UE ha precisato che il citato articolo 5, paragrafo 1 deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter