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Giurisprudenza

Sul risarcimento del danno per la vendita di azioni della Popolare di Vicenza da parte di Banca Nuova

5 Febbraio 2020

Avv. Alessandro Palmigiano

Tribunale di Palermo, 3 gennaio 2020, n. 27 – G.U. Marinuzzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 27/2020 il Tribunale di Palermo, in persona della Dott.ssa Alida Marinuzzi, ha condannato Banca Intesa Sanpaolo, quale cessionaria di Banca Nuova S.p.a., a risarcire alcuni correntisti del danno subito per la violazione delle norme relative alla prestazione dei servizi di investimento, in un importo pari al controvalore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza acquistate.

Segnatamente la controversia introdotta dagli attori riguarda la responsabilità di Banca Nuova spa per avere prestato in favore dei clienti, in relazione alle operazioni di aumento di capitale di BPV 2013 e 2014, un servizio di collocamento delle azioni BPV fornendo informazioni inveritiere ed incomplete senza la necessaria profilatura del rischio del cliente.

Con la pronuncia in commento il Tribunale così statuiva “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta l’inadempimento della banca convenuta agli obblighi di cui al contratto quadro e successivi ordini di acquisto dei titoli per cui è causa e per l’effetto dichiara la risoluzione degli acquisti stessi; 2) condanna conseguentemente la banca convenuta a risarcire agli attori il danno pari al controvalore delle azioni acquistate (…) oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo effettivo”.

La pronuncia in esame appare meritevole di particolare disamina nella misura in cui dirime la questione preliminare, ovvero quella della legittimazione passiva dell’istituto di credito convenuto.

L’istituto di credito convenuto infatti, negli scritti difensivi, affermava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande di parte attrice. In particolare Intesa Sanpaolo deduceva che in forza del D.L. 99/2017 convertito con L. 121/2017 i diritti degli azionisti BPV “sono stati esclusi dalla cessione, con la conseguenza che sono rimasti in capo a BPV in LCA e non sono stati trasferiti ad Intesa Sanpaolo (…)” la banca deduceva ancora che, in ragione di un secondo atto ricognitivo del contratto di cessione sottoscritto il 17 gennaio 2018, sono stati precisati i margini “dell’esclusione”, tra cui il “contenzioso civile passivo pendente al 26 giugno relativi/connesso a rapporti estinti (…) il contenzioso relativo a Banca Nuova (…) il contenzioso in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex banche venete”.

Il Tribunale disattendendo i suddetti rilievi ha ritenuto che a seguito dell’incorporazione di Banca Nuova spa, Intesa San Paolo, “sia subentrata nei diritti ed obblighi della Banca incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione. Né peraltro, risulta opponibile agli attori l’addendum del 18.01.2019 al contratto di ritrasferimento di crediti con il quale Banca nuova spa retrocede in favore dell’insolvente BPV le proprie passività inerenti la commercializzazione delle azioni PBV, poiché estraneo all’art. 4 del citato DL 99/2017 che prevede la retrocessione da parte del solo cessionario e perché comunque realizzerebbe un’estensione dell’insolvenza della partecipante in deroga all’art. 1273 cod. civ. che in caso di accollo subordina la liberazione del cedente all’espressa volontà del creditore ceduto” ed ha concluso affermando che “deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo in ordine alla presente controversia”.

La pronuncia si pone a conferma di numerose precedenti ordinanze rese dal Tribunale di Palermo, sez. V civile, che avevano appunto affermato come l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in casi analoghi al presente fosse destituita di ogni fondamento, in quanto “Il fatto che l’art. 3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell’insieme aggregato” e che l’art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ri-bilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all’articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione (…) Un’interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all’art. 47 della Carta fondamentale che tra l’altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole. Ritenere che le passività delle partecipate non cedute transitino automaticamente dalla sfera patrimoniale delle partecipate a quella della partecipante in lca all’evidenza comporta un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell’insolvenza della partecipante”.

 

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