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Giurisprudenza

Bancomat: prelievi abusivi da parte di terzi e riparto di responsabilità tra banca e correntista

13 Ottobre 2020

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9721 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di riparto di responsabilità tra la Banca e il correntista in caso di furto del bancomat e di prelievi abusivi da parte di terzi.

Ai fini dell’accertamento della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 11/2010, in primo luogo è centrale per i ricorrenti non solo dimostrare la diligente custodia del bancomat (grava su di essi infatti l’onere probatorio), ma anche denunciare tempestivamente eventuali prelievi indebiti in loro danno.

Prescindendo dalla condotta negligente dei clienti, il giudice di primo grado aveva invece affermato come le condizioni generali di contratto escludanoin toto la responsabilità della Banca per i prelievi anteriori alla denuncia del blocco del bancomat.

La Corte di Cassazione non ha condiviso, però, tale impostazione.

Sul punto si ricorda come, in caso di operazioni effettuate tramite strumenti elettronici, sia ragionevole ascrivere al rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento la possibilità che i codici di accesso al sistema vengano utilizzati da terzi. Ciò ovviamente a condizione che tale utilizzo non sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

Infatti, già prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 11/2010, la banca – cui è richiesta una diligenza qualificata, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere – era tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente, nell’ottica di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema e rispondendo, al contempo, anche ad un interesse degli stessi operatori.

Tal regola è stata poi confermata dal decreto menzionato: il primo comma dell’art. 10 dispone, infatti, che grava sull’istituto di credito l’onere di provare che un’operazione ritenuta illecita effettuata da un terzo fosse stata invece correttamente posta in essere.

Richiamando la diligenza delle parti del rapporto di conto corrente, si è quindi concluso che la responsabilità bancaria, di natura contrattuale, deve esser esclusa in caso di colpa grave dell’utente, ossia di una protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo il quale “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”.

 

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