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Giurisprudenza

Apertura del credito e la prescrizione delle rimesse bancarie

16 Aprile 2020

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5610 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla tematica relativa all’ apertura del credito e su chi ricada l’onere di dimostrare la prescrizione delle rimesse bancarie, fornendo significativi spunti di riflessione.

Analizzando la lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, la Suprema Corte, richiamando la pronuncia n. 15895/2019 delle Sezioni Unite, ribadisce come in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, sia soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

Secondo tale ragionamento, l’onere di allegazione del convenuto deve esser distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’ufficio.

Pur connessi, l’onere di allegazione è concettualmente distinto dall’onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo.

Con riferimento alla prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di tal inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale previsto.

Pertanto, la Suprema Corte ha statuito il principio per cui, in linea con i principi in tema di onere di allegazione, è sufficiente, da parte della banca, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall’annotazione delle singole rimesse; senza dunque alcun onere di indicare il “dies a quo” del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare l’inesistenza di un contratto di apertura di credito.

 

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