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Tesi di laurea

La tutela dei clienti nel mercato assicurativo

21 Giugno 2019

Asia Domenica Odorisio

Chi è il cliente assicurativo? Questo elaborato è volto a porre l’attenzione sulle linee di un percorso che dimostri come la protezione della parte debole nei rapporti di mercato tenda a scavalcare l’area delle relazioni consumistiche (B2C), passando attraverso il cavalcavia della protezione della parte debole nei contratti tra imprenditori (B2B), per estendersi a ulteriori soggetti (S2C).

Nello specifico, il settore assicurativo, è un mercato emblematico di una contrattazione “asimmetrica”, contrattazione in cui le parti non sono dotate di pari potere contrattuale. In materia assicurativa i rapporti possono essere sia B2C sia B2B. Da qui la necessità di protezione del cliente, che è un outsider rispetto alla prestazione caratteristica a prescindere dalla qualificazione soggettiva e dalle ragioni per cui è sulmercato.

La legislazione comunitaria è sempre più orientata alla protezione del cliente, e nel perimetro dell’attività assicurativa su questo trend si colloca anche la nuova direttiva, la Insurance Distribution Directive (“IDD”). La direttiva utilizza un approccio che guarda alla natura dell’attività, criterio che nel linguaggio inglese viene definito base activity approach. Si parla quindi non più di consumatore o assicurato, concetti che evocano tecnicismi e problematiche annesse, ma di cliente, identificando costui come controparte svantaggiata e non ricercando per la sua identificazione criteri astrusi e riferimenti alla qualificazione soggettiva.

La Direttiva non è un intervento isolato ma è una delle articolazioni di un progetto legislativo più ampio, che di concerto con la normativa MIFID II e PRIIPs ,tende al consolidamento della fiducia dei clienti nei mercati finanziari. L’intervento comunitario amplia il raggio d’azione rispetto alla precedente Direttiva (IMD) con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione e rafforzare e tutelare i diritti degli utenti finali, imponendo meccanismi che impediscano la raccomandazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze.

La Direttiva introduce tutele per il cliente finale sin dal momento del design di una soluzione assicurativa. Le norme relative alla Product Oversigh Governance (“POG”), emblema di quel fenomeno definito “mifidizzazione” della distribuzione assicurativa, interessano primariamente i soggetti che realizzano prodotti assicurativi (ossia le Imprese) obbligandoli ad adottare, gestire e controllare una politica di governo e di controllo del prodotto volta a garantire che tutti i prodotti commercializzati siano adeguati al mercato di riferimento.

La IDD contiene un ampio numero di regole di condotta che riguardano i requisiti in materia di prodotti, obblighi di informazione e le norme di comportamento degli intermediari. Le informazioni dovranno riguardare non solo il prodotto ma anche allo status del distributore (i.e. qualora sia un distributore che offre consulenza indipendente o informazioni relative al compenso percepito e legami con la compagnia). La IDD se da un lato prevede obblighi informativi e di comportamento comuni agli intermediari e alle imprese in sede di collocamento di prodotti assicurativi, dall’altro prevede regole rafforzate per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s).

In sede di complessiva revisione della disciplina riguardante i mercati finanziari – confluita nella Direttiva MiFID2 sulla scorta della considerazione per cui tali investimenti sono sempre più diffusi tra la clientela al dettaglio e quindi necessitano di maggiore tutela in considerazione delle potenziali distorsioni legate all’assenza di una effettiva armonizzazione del trattamento dei prodotti assicurativi e finanziari.

La definizione di “prodotto di investimento assicurativo” è contenuta nel Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. “PRIIPs”) .

La IDD, nel suo obiettivo principale di innalzare il livello di tutela del consumatore, consolida nell’ordinamento europeo principi e regole già esistenti nella regolamentazione italiana. Sebbene molti istituti fossero presenti nel nostro ordinamento, il D.lgs. 21 maggio 2018 n. 68, attuativo della IDD, va ad incidere nel rapporto tra intermediari e clienti rafforzandolo. Molti obblighi di condotta sono posti a carico delle imprese di assicurazione e degli intermediari per dar forma ad una “assicurazione responsabile” consegnandoci un input che fuoriesce dalla nostra logica liberale, logica secondo la quale nel mercato si potrebbe distribuire tutto purché lo si dica. Nel settore assicurativo, come parallelamente in quello finanziario, questa logica non può funzionare perché sono settori strettamente collegati con il sociale, con ricadute sull’economia, e pertanto il parametro di riferimento deve essere piuttosto l’adeguatezza e la conformità della distribuzione dei prodotti alle effettive esigenze dell’utente.

 Questo è l’obiettivo che consentirà al legislatore nel tempo, attraverso il lavoro degli intermediari assicurativi, di favorire una sana competizione e concorrenza sul mercato assicurativo. Se il prodotto assicurativo risponde solo ad una logica di mercato dell’impresa assicurativa, e di conseguenza arricchisce solo quest’ultima, ma non è adeguato alle esigenze di copertura dell’utente o categorie di utenti l’intermediario non può distribuirlo e la compagnia dovrebbe essere sollecitata nell’investire risorse nel studiare e ideare nuovi prodotti. Pertanto la grande “rivoluzione copernicana” della IDD risiede propriamente nello stravolgere l’ottica dell’intermediazione assicurativa in vista di una nuova evoluzione.

 

 

 

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