WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Condizioni contrattuali | Assegno bancario | Pagamento | Rischio di cambio | Tasso di cambio applicabile

Collegio di Roma, 07 aprile 2010, n.211

13 Giugno 2011

Nessuna responsabilità può essere imputata alla banca che, come da condizioni generali di contratto per le operazioni in valuta estera, ponga a carico del cliente il c.d. “rischio cambio”, da intendersi come “rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera” (nel caso di specie, il cliente esponendo di avere presentato presso la filiale della propria banca un assegno tratto su di un istituto di credito estero che gli era stato accreditato salvo buon fine, secondo il tasso di cambio al tempo corrente, che il titolo era stato respinto alla trattaria, restituito come insoluto per il tramite dell’istituto centrale di riferimento e, quindi, stornato, contestava l’applicazione, in sede di storno, del diverso tasso di cambio del giorno del ritorno, per lui più sfavorevole. Pertanto, disconoscendo la diversità del tasso di cambio applicato, il cliente richiedeva alla banca il pagamento della differenza negativa. La banca replicava che l’operazione di addebito contestata dal cliente era giustificata sulla base del c.d. “rischio di cambio”, così come da foglio informativo pubblicizzato, recante le condizioni generali previste per il servizio incassi e pagamento).


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter