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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Trasparenza | Art. 8 comma 3 bis L. n. 7/2007

Collegio di Roma, 12 maggio 2010, n.349

12 Giugno 2011

In materia di portabilità dei mutui, è necessario che la clientela sia posta nelle condizioni di agire in modo consapevole e informato. A tal fine gli intermediari, nella documentazione prevista in materia di trasparenza bancaria, devono fornire un’informativa chiara e completa sulla disciplina e sulle modalità di funzionamento della portabilità dei finanziamenti, prestando particolare attenzione ai costi ed evidenziando che, in caso di portabilità non sono previsti oneri a carico della clientela.

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