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Dossier

Responsabilità della banca | Assegno circolare | Obbligo di controllo

Collegio di Milano, 18 maggio 2010, n.376

12 Giugno 2011

Alla stregua dei principi generali che informano il diritto dei titoli di credito (e, in particolare, secondo quanto disposto dall’art. 1192 cod. civ.), la valutazione in termini di regolarità o meno del pagamento dell’assegno circolare da parte della banca non può che essere compiuta avendo riguardo al solo profilo della legittimazione cartolare. Ritenere obbligata la banca a svolgere indagini ulteriori rispetto al controllo della legittimazione cartolare dei prenditori dell’assegno e della regolarità formale e completezza del titolo, significherebbe gravare la banca medesima di compiti attinenti alla verifica dei rapporti sostanziali sussistenti fra le parti: il che, con tutt’evidenza, non trova alcun riscontro né nella disciplina generale dei titoli di credito, né in quella speciale relativa all’emissione di assegni circolari.


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