Laddove alla luce della regolamentazione contrattuale vigente fra banca e titolare della carta emerga che il rapporto intercorrente tra l’intermediario emittente, quello gestore ed il titolare della carta possa essere inquadrato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenta solo una modalità esecutiva del contratto, deve ritenersi la piena legittimazione passiva da parte dell’intermediario gestore in merito alle contestazioni del cliente inerenti il lato multifunzione/credito della carta (nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale emergeva come: il contratto di adesione era stato sottoscritto dal cliente con il solo intermediario gestore; il documento di sintesi, pur contenendo l’indicazione che la funzionalità di “carta di credito” era stata emessa e gestita dall’emittente, era, però, redatto su carta intestata dell’ intermediario gestore; in più di una clausola delle Condizioni generali di contratto veniva disposto che il titolare della carta potesse rivolgersi all’emittente per il tramite dell’ intermediario gestore).