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Dossier

Mutuo | Responsabilità della banca | Ipoteca | Cancellazione | Danno da ritardo

Collegio di Milano, 04 marzo 2010, n.101

12 Giugno 2011

La banca è tenuta a risarcire il mutuatario laddove, estinta l’obbligazione garantita, non provveda alla cancellazione dell’ipoteca nei termini previsti dall’art. 13 della L. 40/2007 di conversione del d.l. 7/2007 (c.d. Bersani bis), secondo cui la banca, estinta l’ipoteca per effetto dell’estinzione della correlativa obbligazione garantita, deve provvedere a trasmettere entro trenta giorni al conservatore la richiesta di cancellazione dell’ipoteca dai pubblici registri. A nulla rileva, ai fini dell’esonero della responsabilità della banca, il fatto che, all’atto del rogito, l’intermediario avesse già consegnato al venditore la propria dichiarazione di “disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta”, posto che – se, da un lato, è piuttosto diffusa la prassi secondo la quale l’intermediario che finanzia l’acquirente dell’immobile provvede ad erogare il mutuo ipotecario ritenendo all’uopo sufficiente ed idonea detta dichiarazione di disponibilità e iscrivendo un’ipoteca definita (assai poco tecnicamente) di “secondo grado formale, ma di primo grado sostanziale” – dall’altro lato, è altrettanto vero che non si può pretendere che ogni intermediario adotti obbligatoriamente tale modus operandi, apparendo legittima una più prudente scelta che subordini l’erogazione del mutuo all’avvenuta cancellazione dell’ipoteca che precedentemente gravava sull’immobile.


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