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Dossier

Responsabilità del titolare della carta | Bancomat | Furto | Obblighi di custodia e di tempestiva denuncia

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.171

11 Giugno 2011

In tema sottrazione di strumenti di pagamento elettronici, ed in particolare di furto di due carte bancomat con autorizzazione all’addebito su c/c cointestato, va imputata la responsabilità per colpa grave ai titolari della carte bancomat per violazione degli specifici obblighi di tempestiva denuncia e di custodia della carta e del codice PIN assunti all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Intermediario laddove gli stessi non solo abbiano conservato il codice PIN congiuntamente alle carte di debito, ma non abbiano provveduto a bloccare la medesima carta se non trascorsi diciassette giorni dall’intervenuta sottrazione. Sul punto, però, si deve affermare il concorso di responsabilità in capo all’Intermediario il quale: da un lato, a fronte della prima denuncia ed a fronte del blocco della carta di debito, non abbia verificato gli eventuali prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, sul quale ultimo venivano addebitati anche i prelievi della carta di debito bloccata tardivamente; dall’altro, a fronte delle denunce dei titolari della carta, abbia omesso quelle semplici verifiche che avrebbero permesso di verificare i prelievi contestati.


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