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Dossier

Recesso | Trasparenza | Responsabilità della banca | Contratto di finanziamento | Oneri e commissioni

Collegio di Milano, 15 febbraio 2010, n.47

11 Giugno 2011

Nel caso in cui il cliente contesti alla banca di avergli prospettato la facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto di finanziamento sottacendo che l’esercizio di tale facoltà avrebbe comportato il pagamento di oneri e commissioni, la responsabilità della banca va esclusa laddove il modulo contrattuale sottoscritto dal cliente, sul retro, e precisamente nella parte definita “documento di sintesi”, indichi esplicitamente, in caso di estinzione anticipata, la debenza di oneri e di un “compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita”.

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