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Dossier

Conto Corrente Bancario | Firma digiunta e congiunta | Morte di uno dei contestatari

Collegio di Milano, 02 febbraio 2010, n.16

11 Giugno 2011

Nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal comma 2 dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall’art. 1854 cod. civ.. Nel caso di cointestazione del conto corrente “a firma disgiunta” l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il cointestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato congiuntamente). Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell’efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.


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