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Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
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Dossier

Conto Corrente Bancario | Contestazione | Firma digiunta e congiunta | Presunzione | Onere probatorio

Collegio di Milano, 02 febbraio 2010, n.16

11 Giugno 2011

Nel caso di mancata produzione di copia del contratto di conto corrente, in un conto cointestato la firma congiunta deve presumersi, salvo vi siano rigorosi requisiti formali che inducano a concludere in senso contrario. Tuttavia, laddove la banca non contesti la qualificazione “a firma disgiunta” operata dal cliente, deve ritenersi pacifico che tra le parti il conto sia effettivamente “a firma disgiunta”. Ne consegue, secondo quanto previsto dall’art. 1854 cod. civ. per l’ipotesi di un conto corrente bancario intestato a più persone (con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente), che i cointestatari devono essere considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto.


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