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Dossier

Danno risarcibile | Centrale rischi finanziari private | Obbligo di aggiornamento dei dati

Collegio di Roma, 13 ottobre 2010, n.1092

12 Luglio 2011

Nel caso in cui il cliente contesti la scarsa tempestività con la quale i dati riportati nella banca dati della CRIF, riguardo ad un finanziamento a lui concesso dall’intermediario convenuto e successivamente estinto in via anticipata, occorre tener conto del fatto che l’aggiornamento alle ultime risultanze contabili del rapporto fra la banca ed il cliente dovrebbe essere del tutto immediato ovvero dovrebbe avvenire "in tempo reale", in adempimento di quel dovere di diligenza particolarmente qualificata che grava sulla banca e che è non soltanto misura e criterio della corretta esecuzione di obblighi contrattuali, bensì identifica il comportamento dovuto dalla banca in relazione a qualsiasi comportamento tenuto nell’espletamento della propria attività. Ne consegue che, laddove il ritardo lamentato dal cliente risulti essersi effettivamente verificato, lo stesso è assolutamente legittimato a segnalare alla banca (ed alla CRIF) il disallineamento ed a sollecitare l’aggiornamento immediato dei dati che lo riguardino, in vista ed a scanso del pregiudizio che possa derivare – anzitutto sotto forma di lesione della reputazione di “buon pagatore” – dall’esistenza nel sistema informativo gestito dalla CRIF di dati non (più) corrispondenti alla realtà, e così per esempio dalla segnalazione della pendenza di un rapporto di finanziamento con un certo numero di rate non pagate, là dove quel finanziamento è stato già ed anticipatamente estinto. Diversamente, al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento occorre, da parte del cliente, oltre alla prova dell’altrui inadempimento del suddetto dovere di diligenza, anche la prova, o per lo meno un inizio di prova, del danno subito. 


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