WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Surrogazione | Quantificazione del danno | Responsabilità precontrattuale

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.968

6 Luglio 2011

 

Accertata la responsabilità precontrattuale dell’intermediario per violazione del legittimo affidamento da parte del cliente circa il perfezionamento della surroga del mutuo, è legittima la voce di danno consistente nella cifra che il richiedente avrebbe risparmiato in caso di tempestiva stipula della surroga in ragione delle migliori condizioni economiche offerte dall’intermediario danneggiante rispetto a quelle di cui al contratto di mutuo originariamente stipulato con altro intermediario. Diversamente, fuoriesce dal perimetro dei danni risarcibili nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale l’ulteriore ipotetico risparmio che il richiedente avrebbe realizzato, in proiezione futura, se avesse effettuato la stipula con l’intermediario danneggiante anziché con il diverso intermediario con cui la surroga, a condizioni economiche meno vantaggiose, è poi stata realizzata.


WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03
Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter