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Dossier

Assegno bancario | Obblighi per la banca | Pagamento | Rischio di cambio

Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.795

30 Giugno 2011

 

Al fine di prevenire il rischio di una variazione del tasso di cambio collegato ad eventi anormali, una generica informazione sui tali rischi non è in grado di soddisfare l’interesse del cliente, dovendo questa se del caso dirigersi ad avvisare il cliente circa la possibilità di adottare accorgimenti idonei ad evitarli. Ciò detto, però, la banca non può, di sua iniziativa, posporre l’accredito dell’importo di assegni che vengono ad essa versati dai clienti, essendo la tempistica degli accrediti è fissata nell’interesse della clientela, né può proporre al cliente che versi un singolo assegno in valuta estera di aprire un conto plurivaluta, né, infine, può avvisare sistematicamente i clienti che versino assegni in valuta estera della possibilità di posporre l’accredito al momento dell’effettivo incasso perché ciò sembra atto a suscitare reazioni negative nella clientela stessa, la quale normalmente non corre alcun rischio perché gli assegni vanno a buon fine. Diversamente, sembra più congruo lasciare l’iniziativa ai clienti che abbiano il sospetto di un esito non positivo della negoziazione degli assegni da essi versati (nel caso in cui il cliente, disponeva, presso l’intermediario, di un conto corrente denominato in Euro, sul quale veniva accreditato un assegno da lui versato, denominato in sterline, con necessaria conversione della valuta dell’assegno nella valuta del conto. Tale operazione era avvenuta al tasso di cambio del momento in cui era stata posta in essere. Viceversa quando l’assegno era risultato impagato perché rubato, la banca aveva dovuto compiere l’operazione inversa ed anche questa era avvenuta applicando il tasso di cambio del momento, con effetti negativi per il cliente).


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