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Dossier

Responsabilità della banca | Danno | Nesso di causalità | Assegni bancari | Contraffazione

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.867

30 Giugno 2011

 

Nel caso in cui risulti accertato che la cliente sia stata vittima di un raggiro da parte di un soggetto straniero il quale ha provveduto al pagamento con titoli non genuini, deve escludersi che l’intermediario abbia potuto, anche solo teoricamente, con la propria condotta, causare e/o aggravare il pregiudizio subito dalla cliente a causa del raggiro subito dal suo referente straniero. Infatti, anche qualora si dovesse imputare all’intermediario di aver fornito informazioni inesatte in ordine ai tempi di verifica della genuinità dei titoli negoziati e/o un ritardo nello svolgimento di tali attività, alla cliente non potrebbe comunque essere riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento del danno in quanto difetterebbe il nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il danno subito (quantomeno con riferimento alla somma capitale). Infatti, anche qualora l’intermediario fosse stato in grado di portare a conoscenza della cliente in tempi brevissimi (si immagini, ad esempio, in soli tre giorni) il fatto che gli assegni negoziati non erano genuini, quest’ultima si sarebbe vista riaddebitare le medesime somme che, in concreto, le sono state addebitate a distanza di oltre 40 giorni dalla negoziazione; ma ciò non aggrava né diminuisce in alcun modo il danno patito per effetto del raggiro che è stato perpetrato per mezzo di un pagamento con titoli non genuini.


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