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Dossier

Trasparenza | Contratti bancari in genere | Violazione | Richiesta di copia della documentazione

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.749

29 Giugno 2011

La mancata comunicazione della documentazione da parte dell’intermediario può integrare una violazione dell’art. 119, comma 4, del T.U.B. ai sensi del quale “Il cliente […] [ha] diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi anni”. Tale norma esplicita l’obbligo di buona fede contrattuale, inteso come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici impegni contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi della controparte.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

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