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Dossier

Deposito di titoli in amministrazione – Negoziazione per conto del cliente – Art. 1838 c.c. – Danno – Onere probatorio

Collegio di Napoli, 28 maggio 2010, n.462

29 Giugno 2011

 

In caso di accertata responsabilità dell'intermediario in ordine ad un contratto di deposito titoli in amministrazione, laddove il cliente dimostrare che in presenza della comunicazione tempestiva l’opzione sui titoli depositati sarebbe stata senz’altro esercitata, la prova che dalla mancata sottoscrizione sia derivato un danno patrimoniale per il cliente dovrebbe dirsi ragionevolmente integrata laddove si dimostri: (i) che la differenza tra il valore delle nuove azioni che sarebbero state sottoscritte e l’importo che il cliente avrebbe dovuto comunque versare a titolo di conferimento sarebbe, oggi, maggiore dell’importo realizzato con la negoziazione dei diritti di opzione, oppure (ii) che se le azioni di nuova sottoscrizione fossero state medio tempore negoziate sul mercato, il saldo complessivo dell’operazione – in questo caso la differenza tra valore delle azioni realizzato sul mercato e il prezzo pagato per la loro sottoscrizione – sarebbe stato di nuovo maggiore del valore realizzato semplicemente negoziando i diritti di sottoscrizione.


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