WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Surrogazione | Ritardo | Obbligo di risarcimento

Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.673

24 Giugno 2011

 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185), va computato come dies a quo, quello previsto dall’Art. 2, comma 3, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, ovvero quello della “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a prescindere dall’imputabilità a quest’ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il tenore letterale della disposizione è chiaro, infatti, nel subordinare l’obbligo di risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni.

a alla banca cedente. Tale disposizione introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente.


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04
Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter