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Dossier

Carte di credito | Responsabilità della banca | Utilizzo fraudolento

Collegio di Milano, 09 luglio 2010, n.694

23 Giugno 2011

 

Appare evidente la violazione da parte dell’intermediario del dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza imposta dall’osservanza dell’art. 1176/2 c.c., laddove lo stesso, omettendo di predisporre gli accorgimenti più idonei a proteggere il sistema di trasmissione dati e di rilevazione di ogni anomalia, non abbia rilevato alcuna anomalia nel compimento di ben nove operazioni di ricarica, ciascuna di euro 501,00, eseguite in un breve lasso di tempo (15.11./4/12/2009), pur essendo già presenti, all’epoca del fatto, dispositivi tecnologici più raffinati, sicuri e affidabili di quelli in concreto adottati e, perciò,  maggiormente adeguati rispetto all’obbiettivo di offrire al cliente un ulteriore livello di protezione.


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Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
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