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Commissione di istruttoria veloce e Commissione di massimo scoperto: le novità della legge stabilità

23 Dicembre 2011

Redazione Diritto Bancario

Di cosa si parla in questo articolo
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L’art. 6-bis della legge di stabilità finanziaria, che converte il c.d. "Decreto Salva Italia" (d.l. 201/2011), disciplina la commissione di massimo scoperto e introduce la nuova commissione di istruttoria veloce mediante l’inserimento dell’art. 117-bis (“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”).

La nuova normativa pone alcuni limiti alle banche nell’addebitare al cliente la commissione di massimo scoperto (c.d. c.m.s.). E difatti, si prevede che il massimo scoperto:

(a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di apertura di credito;

(b) deve essere calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell’affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati;

(c) non può essere superiore allo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione (c.d. tetto massimo).

Come anticipato, la legge di stabilità finanziaria introduce inoltre una commissione di istruttoria veloce (c.d. c.i.v.) a carico del cliente che sia incorso in uno sconfinamento del conto bancario senza l’autorizzazione della Banca ovvero oltre la somma affidata. Anche per questa commissione il legislatore ha posto dei limiti, stabilendo che:

a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di conto corrente e di apertura di credito;

b) deve essere commisurata ai costi, al tasso debitore e all’ammontare dello sconfinamento.

Anche in questo caso, così come per il massimo scoperto, sull’estratto del conto corrente deve essere indicata una sola voce di costo (omnicomprensiva) che remuneri lo sconfinamento del cliente. La c.i.v., tuttavia, non andrà sempre pagata, dal momento che il CICR – tenendo in considerazione l’entità dello sconfinamento e la sua durata temporale – ha il compito di individuare i casi nei quali la commissione deve essere riconosciuta alla banca. Lo stesso CICR potrà prevedere che le nuove disposizioni si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongono analoghe esigenze di tutela del cliente.

Da ultimo, si stabilisce la sanzione della nullità per le clausole che stabiliscono oneri diversi e/o non conformi alle nuove disposizioni.

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