Con la recente attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 ad opera del D. Lgs. 211/2025 sono stati introdotti nel nostro ordinamento nuovi reati che configurano astrattamente delle nuove ipotesi di responsabilità penale per l’operatore di banca, il quale ponga in essere condotte tali da violare le misure restrittive UE o omettere i dovuti obblighi informativi.
Parallelamente, è stato altresì esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al decreto 231, ampliando pertanto altresì le ipotesi di responsabilità 231 degli enti.
Tali novità comportano un aggravio dei rischi e delle responsabilità in capo all’operatore bancario, in particolare al funzionario responsabile dell’osservanza delle misure restrittive (responsabile antiriciclaggio o altro soggetto nominato), ed all’ente.
Centrale appare quindi la corretta valutazione delle diverse condotte che possono integrare fattispecie di reato.
Al contempo, di particolare importanza risulta l’implementazione da parte dell’ente di adeguati presidi di sanctions compliance, in conformità alle Linee guida EBA in vigore dal 30 dicembre 2025, che consenta, non solo di prevenire l’eventuale violazione di misure restrittive, ma altresì di evitare di incorrere in responsabilità amministrativa da reato per l’ente e, per l’operatore, di incorrere in responsabilità penali.
Il corso, dopo aver approfondito il quadro di riferimento in tema di violazione alle sanzioni e misure restrittive unionali, nonché le recenti modifiche al Codice penale ed al D. Lgs. 231/2001, si soffermerà sui presidi di governance e di processo necessari per un’adeguata sanctions compliance, sul necessario adeguamento dei modelli organizzativi 231, nonché sui profili di possibile responsabilità amministrativa dell’ente – e penale dei propri soggetti apicali e subordinati – in caso di violazione delle misure restrittive UE.


