Lo scorso il 19 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio) e dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio), oltreché dal Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA).
Se la VI Direttiva Antiriciclaggio e il Regolamento AMLA sono intervenuti su profili di sistema, il Regolamento Antiriciclaggio va a ridefinire il processo di controllo antiriciclaggio, nelle sue diverse fasi dell’adeguata verifica, ivi compresa l’identificazione della titolarità effettiva, della raccolta e conservazione delle informazione e della segnalazione delle operazioni sospette.
Il programma di dettaglio delle relazioni è disponibile nella brochure scaricabile a questo link
SESSIONE ANTIMERIDIANA
I presupposti del processo e le misure di adeguata verifica
- Quando applicare le misure di adeguata verifica della clientela e le novità del Regolamento Antiriciclaggio
- I soggetti, da considerarsi obbligatoriamente “clienti”, verso i quali scatta l’obbligo di adeguata verifica
- L’esenzione dall’obbligo di adeguata verifica in relazione a certi strumenti di pagamento
- Le misure di adeguata verifica: l’analisi individuale del rischio di riciclaggio e le novità del Regolamento AML
- L’obbligo di verifica se il cliente o il titolare effettivo siano oggetto di sanzioni finanziarie
- Il controllo costante del rapporto d’affari e delle operazioni effettuate dai clienti
Misure specifiche di adeguata verifica nel nuovo Regolamento Antiriciclaggio
- Le misure semplificate di adeguata verifica: identificazione del livello di rischio basso e contenuto delle misure
- Le misure rafforzate di adeguata verifica: quando scatta l’obbligo ed il contenuto delle misure
- Le operazioni occasionali o i rapporti d’affari con persone politicamente esposte
- Misure specifiche di adeguata verifica per il settore dell’assicurazione vita e alle assicurazioni legate ad investimenti
- Possibilità di ricorso all’adeguata verifica già effettuata da altri soggetti obbligati: condizioni, contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
- I limiti all’esternalizzazione
La raccolta e tenuta delle informazioni
- Le informazioni da ottenere per l’identificazione del cliente e del titolare effettivo
- Le problematiche applicative nella raccolta delle informazioni sulla titolarità effettiva
- L’obbligo di acquisire i dati del documento d’identità del titolare effettivo
- Le informazioni (di base) di un trust: documenti rilevanti
- L’identificazione delle persone fisiche o giuridiche che usano IBAN virtuali
- Raccolta e conservazione delle informazioni e dei documenti
SESSIONE POMERIDIANA
Le novità del Regolamento Antiriciclaggio in materia di titolare effettivo
- Il mutamento dei criteri di identificazione dei titolari effettivi nel Regolamento AMLR
- Assetto proprietario o di controllo e ricostruzione delle catene
- La titolarità effettiva attraverso una partecipazione: l’estensione ai diritti di voto e patrimoniali
- L’utilizzo del criterio del moltiplicatore nella proprietà indiretta
- Il controllo mediante partecipazione
- Prerogative e forme del controllo con altri mezzi
- La coesistenza di partecipazione e controllo nell’assetto proprietario
- L’utilizzo simultaneo dei criteri della partecipazione e del controllo
- Il superamento del criterio residuale e l’identificazione dell’alta dirigenza
- Le novità per trust espressi e istituti giuridici affini: l’identificazione della classe di beneficiari
- I caso dei trust discrezionali: beneficiari potenziali e beneficiari di default
- Identificazione dei titolari effettivi negli OICR
La chiusura del processo e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- Raccolta e conservazione delle azioni svolte dall’ente per l’adeguata verifica e per l’identificazione del titolare effettivo
- Quando scattano gli obblighi di segnalazione
- Le segnalazioni basate su soglie di merito e l’identificazione degli acquisti a fini “non commerciali”
- I partenariati per le condivisioni delle informazioni: contenuto, cautele e limiti allo scambio di informazioni tra i partecipanti