Le norme in materia di conflitti d’interesse sono volte a tutelare l’imparzialità, la correttezza e la trasparenza nell’esercizio dell’attività bancaria, evitando che decisioni od operazioni riconducibili agli organi della Banca, o a suoi esponenti, possano essere influenzate da vantaggi personali o di terzi.
La normativa bancaria disciplina le attività di rischio e le operazioni con soggetti collegati, richiedendo, in particolare, l’adozione di specifiche politiche interne, di procedure di identificazione e monitoraggio dei soggetti collegati e di limiti quantitativi alle esposizioni verso i medesimi.
Il perimetro dei soggetti collegati ricomprende le parti correlate (esponenti, partecipanti rilevanti, soggetti che esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla banca, società/imprese su cui la banca esercita controllo o influenza notevole) ed i soggetti connessi (persone fisiche o imprese che intrattengono con la parte correlata relazioni che si riflettono sull’attività di rischio, come legami familiari o rapporti di controllo).
Particolare rilievo assume dunque la governance della banca: il C.d.A., gli amministratori indipendenti e gli organi di controllo devono garantire che le operazioni con soggetti collegati siano effettuate a condizioni di mercato e previa adeguata istruttoria.
Le policy interne delle singole banche possono inoltre prevedere procedure deliberative semplificate in base alla rilevanza ed all’importo dell’operazione, nonché alla qualifica dell’operazione, come ordinaria o infragruppo.
Il corso, dopo aver approfondito la gestione del conflitto d’interessi degli esponenti bancari contenuta nel TUB e nella Circolare 285 di Banca d’Italia, fornirà indicazioni pratico-operative per individuare e formalizzare adeguatamente le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati, anche tramite l’esame di specifici case studies, tra cui, ad esempio, quelli connessi al conferimento di incarichi professionali, al frazionamento degli incarichi sotto soglia, ai finanziamenti a società partecipate da esponenti della capogruppo, alle operazioni fra capogruppo e affiliate, ad erogazioni liberali ed altri ancora.