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Giurisprudenza

La compensazione nei rapporti tra la banca e il fallito 

16 Aprile 2024

Beatrice Coliva 

Corte di Cassazione, Sez. I, 11 dicembre 2023, n. 34424 – Pres. Dott.ssa Cristiano, Rel. Dott. Pazzi. 

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza pubblicata l’11 dicembre 2023, la Corte di Cassazione (Pres. Dott.ssa Cristiano, Rel. Dott. Pazzi) si è pronunciata in tema di operatività dell’istituto della compensazione, di cui all’art. 56 L.F., tra il credito che la banca vanta verso il fallimento e il debito della stessa da restituzione derivante dal saldo attivo di un conto corrente bancario intestato al soggetto fallito e disciplinato dagli artt. 1852 e ss. c.c.  

I Giudici di legittimità hanno statuito che il “disposto dell’art. 1853 cod. civ., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (…) intercorrente fra le medesime parti”, inoltre, secondo la Corte, “tale compensazione presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti”.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Milano, rigettando l’opposizione allo stato passivo presentata dalla banca, non aveva ritenuto legittima la compensazione operata dalla stessa tra il debito da restituzione al fallimento del saldo attivo di conto corrente ed il credito vantato verso la fallita, ritenendo che quest’ultimo dovesse essere accertato in sede di verifica dello stato passivo.

La Corte, cassando il provvedimento del giudice di merito, ha rilevato che i reciproci crediti portati in compensazione risultavano esigibili: non solo quello della banca (derivante nel caso di specie da mutuo fondiario), ma anche quello della società fallita, poiché nel conto corrente bancario, in forza dell’art. 1852 c.c., le somme a credito del correntista sono disponibili in qualsiasi momento

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