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Fondo patrimoniale: anticipazione sul fondo pensione per l’acquisto di un immobile da conferire. L’orientamento della COVIP

3 Febbraio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

La COVIP ha risposto ad un quesito in materia di anticipazione ex art. 11, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 252 del 2005 per l’acquisto di un immobile conferito nel fondo patrimoniale ovvero relativamente alla possibilità di concedere un’anticipazione a seguito della costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi.

Sul punto si ricordi preliminarmente come l’art. 11, comma 7, lett. b), citato preveda che “gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata […] decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli […]”.

Nel caso di specie, il quesito rappresentava la situazione in cui il coniuge dell’aderente, titolare unico di un immobile per acquisto fattone in regime di separazione dei beni, intendava conferire l’immobile stesso in un fondo patrimoniale riservandosene l’esclusiva proprietà. A fronte di detta operazione, l’aderente riterrebbe di avere titolo a conseguire un’anticipazione ai sensi del citato art. 11, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005 per “acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli”.

Ciò premesso, la COVIP, dopo aver descritto il regime proprio del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e segg. c.c., rileva come tale fondo non assicura, in generale, la contitolarità in capo a entrambi i coniugi dell’immobile conferito. Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo del fondo patrimoniale contenga una riserva espressa di titolarità del bene in capo al coniuge che effettua il conferimento, infatti, non interviene alcun acquisto del diritto di proprietà in capo all’altro coniuge. Quest’ultimo, pertanto, non può chiedere l’anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione.

Richiamando i propri precedenti orientamenti, la COVIP evidenzia come, in materia di anticipazioni del 10 febbraio 2011, la nozione di “acquisto della prima casa di abitazione”, di cui all’art. 11, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005, è da intendersi riferita al solo acquisto del diritto di proprietà e non anche all’eventuale acquisto di diritti reali su beni altrui.

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