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Temporary framework: in GU il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo delle risorse

31 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo
MEF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021, il decreto 5 marzo 2021 del Ministero dello sviluppo economico recante modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

In particolare, il decreto ha previsto che le risorse relative alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all’art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate:

  • per euro 150.000.000 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
  • per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 concernenti programmi coerenti con le finalità individuate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della predetta direttiva
  • per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l’utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili.
  • le risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del presente decreto.
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