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Giurisprudenza

Protesto illegittimo: responsabilità solidale della banca e del notaio

8 Giugno 2012

Cassazione Civile, sez. I, 31 maggio 2012, n. 8787

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 8787 del 31 maggio 2012 la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità della banca e del notaio per i danni derivanti dall'erronea elevazione del protesto.

In particolare, nel caso di specie, i danni patiti dai correntisti erano conseguenza del protesto di quattro assegni tratti su un conto corrente facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento, e dunque illecitamente utilizzati da ignoti; i correntisti lamentavano quindi l’erroneità dei protesti, elevati nei loro confronti, nei quali si dichiarava che l'assegno era stato smarrito e la firma di traenza era apocrifa, sostenendo che i protesti avrebbero dovuto essere elevati nei confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile.

Riaffermando il proprio già espresso orientamento, la Cassazione ricorda come se, all'esito dell'esame esterno della firma di traenza, risulti evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63, comma 1, n. 4 e art. 1) perchè è stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno (ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest' ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 6 e 15: Cass. 18910/2004).

Diversamente, prosegue la Corte, il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l'ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano.

Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo laddove questo abbia omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poichè nell'adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto – L. n. 89 del 1913, art. 47 – con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno.

La responsabilità dell'azienda di credito e del notaio per i danni che possono essere derivati dall'erronea elevazione del protesto deve ritenersi solidale.

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