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Giurisprudenza

L’assegno bancario vale come una promessa di pagamento anche se privo di valore cartolare

21 Novembre 2013

Tribunale di Roma, 19 novembre 2013, n. 23163

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma (sentenza 19 novembre 2013, n. 23163) ha ribadito il principio secondo cui l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.

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