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Giurisprudenza

Doppie imposizioni: disciplina delle agevolazioni fiscali nello stato di residenza

14 Settembre 2021

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 15 luglio 2021, C‑241/20 – Pres. Bonichot, Rel. Silva de Lapuerta

Di cosa si parla in questo articolo
1) L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda, nell’ambito del calcolo della sua imposta sul reddito nel medesimo Stato membro, parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest’ultimo, per il motivo che detto contribuente percepisce una remunerazione per l’esercizio di un’attività professionale subordinata in un altro Stato membro, imponibile in quest’ultimo ed esente da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.
2) La circostanza che il contribuente interessato non percepisca redditi significativi nello Stato membro di residenza non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, dal momento che tale Stato membro è in grado di concedergli le agevolazioni fiscali di cui trattasi.
3) La circostanza che, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione tra lo Stato membro di residenza e lo Stato membro di occupazione, il contribuente interessato abbia beneficiato, nell’ambito della tassazione dei redditi percepiti nel secondo Stato membro, delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione tributaria di quest’ultimo non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, allorché né tale convenzione né la normativa tributaria dello Stato membro di residenza prevedono che dette agevolazioni siano tenute in considerazione e queste ultime non includono alcune delle agevolazioni fiscali cui il contribuente interessato ha in linea di principio diritto nello Stato membro di residenza.
4) La circostanza che, nello Stato membro di occupazione, il contribuente interessato abbia ottenuto una riduzione d’imposta di importo almeno equivalente a quello delle agevolazioni fiscali dallo stesso perdute nello Stato membro di residenza non incide sulla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.
5) L’articolo 63, paragrafo 1, e l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa tributaria di uno Stato membro la cui applicazione comporti che un contribuente residente in tale Stato membro perda una parte delle agevolazioni fiscali concesse da quest’ultimo, per il motivo che tale contribuente percepisce redditi provenienti da un appartamento di cui è proprietario in un altro Stato membro, imponibili in quest’ultimo ed esenti da imposizione nel primo Stato membro in forza di una convenzione bilaterale diretta ad evitare le doppie imposizioni.
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