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Giurisprudenza

Scioglimento di società di capitali: ultimi orientamenti del Tribunale di Verona

28 Giugno 2013

Tribunale di Verona, 22 marzo 2013

Con sentenza del 22 marzo 2013, il Tribunale di Verona ha affermato alcuni interessanti principi in materia di società di capitali, espressi dalle massime di seguito riportate.

1) Anche il procedimento nel quale tra le parti sia controversa la sussistenza dei presupposti di legge per procedere allo scioglimento di una società di capitali può essere trattato nelle forme del rito camerale.
Tale conclusione discende dalla considerazione che gli artt. 30 e 32 del decreto legislativo n. 5/2003 (nell’ambito del procedimento in confronto di più parti), prevedevano che, pur nel confronto antagonistico dei diritti delle parti in causa e persino in presenza di domanda di accertamento incidentale, in via ordinaria, “sul diritto” per cui era causa il tribunale dovesse comunque deliberare sulla domanda, nelle forme camerali e in via interinale, a mezzo di decreto.

2) Le condotte gravemente inadempienti agli obblighi di leale e diligente amministrazione ascritte ad un amministratore di società di capitali non possono ricondursi ex se allo schema legale dell’art.2484, n.3, c.civ. laddove non abbiano, quale riflesso concreto – a “valle” dell’organo gestorio – quell’ “impossibilità di funzionamento dell’assemblea ovvero la sua continuata inattività” ivi richieste.
Tale lettura appare coerente non solo col preciso dato normativo ma anche con elementari parametri logici, non apparendo razionale che la società commerciale – quale “ente giuridico” dotato di un proprio specifico (e, per certi versi, autonomo) interesse ad esistere – possa essere avviata all’estinzione per fatto riferibile all’organo gestorio, ogni qualvolta sussista, ancorchè in forme illanguidite, il “marker” volontaristico concludente dell’affectio societatis, evincibile dalla fattiva operatività dell’assemblea sociale ordinaria.

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