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Giurisprudenza

Sostituzione della delibera impugnata e sopravvenuta carenza di interesse ad agire

17 Maggio 2021

Mirta Morgese, Notaio, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Milano, 5 novembre 2020, n. 6983 – Pres. Rel. Riva Crugnola

Ove nel corso del giudizio sulla legittimità di una delibera assembleare, quest’ultima venga sostituita, ai sensi dell’art. 2377, comma 8°, c.c., cessa l’interesse ad agire degli attori, i quali non ricaverebbero alcun effetto utile dall’annullamento di una decisione non più cogente nell’ambito della vita sociale.

Al Giudice, nel caso di specie, è precluso di potersi pronunciare sulla validità della seconda delibera se questa non viene autonomamente impugnata, là dove la sua valutazione, in ogni caso, non costringerebbe gli organi sociali a provvedere, stabilendo la legge un simile obbligo solo a fronte di una decisione giudiziale di annullamento, assumibile se richiesta.

Il Tribunale di Milano, nel caso in oggetto, viene adito al fine di decidere della validità di una delibera di approvazione di bilancio di una s.r.l., viziata, a parere dei soci attori, sotto una serie di profili. Nel corso del giudizio, la società convenuta, invitata dall’autorità giudiziaria ad adottare una nuova delibera che tenesse conto dei rilievi sollevati, si determina in questa direzione. Nonostante ciò, gli attori insistono per l’accoglimento della prima domanda formulata, contestando l’effetto sostitutivo della seconda delibera rispetto a quella impugnata, asserendo come il nuovo documento contabile sia a sua volta affetto da vizi. Diversamente, la società convenuta conclude per la cessazione della materia del contendere, una volta divenuta inefficace per la società la delibera impugnata, perché sostituita e sottolinea come la validità della seconda delibera non possa essere sindacata dall’Autorità Giudiziaria se non resa oggetto di autonoma impugnazione. Tale ultimo profilo, contestato dalla parte attrice, richiamando precedenti di legittimità e di merito (Cass., n. 16017/2008; Trib. Roma, 20 marzo 2017), viene condiviso dai giudici milanesi, in continuità con un proprio passato orientamento (Trib. Milano, 7 marzo 2021). Questi ultimi affermano, infatti, come sia legittimo, da parte loro, pronunciarsi esclusivamente sulla prima domanda formulata, non anche sulla validità della seconda delibera, non espressamente impugnata, là dove l’art. 2377, comma 7°, c.c. obbliga gli amministratori a prendere misure solo avverso la statuizione giudiziale di annullamento, determinando l’inutilità di un provvedimento giurisdizionale che esamini i vizi di una delibera assembleare se non rivolta a questo fine.

In merito alla domanda di annullamento, si evidenzia come, intervenuta la sostituzione della delibera impugnata, di cui all’art. 2377, comma 8°, c.c., l’autorità giudiziaria sia chiamata solo a vagliare l’effettività della stessa, ovvero la capacità della nuova delibera di rimuovere il contenuto della precedente. Risolto positivamente questo aspetto, la richiesta volta a far annullare la prima decisione sociale deve essere necessariamente rigettata per mancanza di interesse ad agire degli attori, e non per cessazione della materia del contendere, come sostenuto dalla convenuta, posta l’assenza di utilità della demolizione di una delibera che non definisce più alcun aspetto della vita sociale.

 


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