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Giurisprudenza

Lehman Brothers: in caso di negoziazione va escluso l’obbligo di consulenza continuativa per l’intermediario

30 Novembre 2012

Tribunale di Torino, 20 novembre 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 20 novembre 2012 il Tribunale di Torino ha affrontato una controversia in materia di violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522/98 in caso di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers.

Nel caso di specie, in particolare, l’investitore contestava alla banca la mancanza di una corretta informazione sull’andamento dei titoli successiva all’operazione di acquisto.

Il Tribunale di Torino, respingendo le domande dell’investitore, e richiamando il già formatosi orientamento di merito sul tema, evidenzia come, nel caso in cui non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono solo fino al momento dell’investimento.

Infatti, l’art. 28 Reg. 11522/98 – nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento “o disinvestimento” – deve essere correttamente interpretato nel senso che l’intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull’andamento degli strumenti finanziari qualora l’investitore gli abbia manifestato l’intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale).

Una diversa interpretazione porrebbe a carico dell’intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti, costringendolo (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente l’andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni “modifica rilevante” delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato.

Peraltro, un simile concetto di “modifica rilevante”, ove non ancorato a parametri specifici (ad esempio legato alla variazione del rating), non ravvisabili a livello regolamentare, risulterebbe opinabile e rimesso all’apprezzamento soggettivo dell’intermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente).

Secondo il Tribunale, un simile orientamento deve essere confermato anche nel regime post MiFID (cfr. il vigente regolamento Consob 16190/07), non essendo configurabile un generalizzato obbligo dell’intermediario di informare il cliente sull’andamento dei titoli in cui ha investito.

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