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Giurisprudenza

Mutuo: responsabilità della banca per la revoca di dilazioni già concesse

23 Maggio 2012

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affronta il tema della responsabilità della banca per la revoca di dilazioni già concesse sulle rate del mutuo del cliente.

Nel caso di specie la società mutuataria, avendo difficoltà ad onorare tempestivamente le rate di rimborso del mutuo, chiese alla banca mutuante l’autorizzazione allo proroga del relativo termine di pagamento; la banca mutuante prestò inizialmente il proprio consenso, a condizione che fossero pagati immediatamente gli interessi di mora e le spese ed intervenisse dichiarazione di assenso da parte dei fideiussori.

Pur a fronte del rispetto di tali condizioni, la banca mutuante comunicò successivamente alla società mutuataria che, un esame più approfondito della posizione di quest’ultima, l’aveva portata a rivalutare negativamente l’accordata proroga, con richiesta di pagamento delle rate scadute.

La società mutuataria invocava la responsabilità della banca mutuante per l’arbitraria ed imprevista revoca della dilazione concessa, cui aveva fatto seguito la segnalazione dell’inadempimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, con conseguente perdita di merito creditizio, rifiuto di altri finanziamenti, revoca di affidamenti e lesione dell’immagine commerciale.

Sul punto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha richiamato in via generale l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la revoca arbitraria, imprevista e repentina da parte di una banca di facilitazioni già concesse ad un suo cliente costituisce comportamento contrario al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui all’art 1375 c.c. e quindi costituisce fonte di responsabilità contrattuale nei confronti del cliente stesso, violando il suo ragionevole affidamento in ordine alla normale prosecuzione del rapporto in corso.

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto di escludere, nel caso di specie, qualsivoglia connotato di arbitrarietà ed imprevedibilità nel comportamento della banca, da ritenersi quindi esente da ogni profilo di responsabilità.

Il Tribunale ha infatti evidenziato come, riesaminando la pratica nel momento in cui la dilazione diveniva operativa, la banca aveva rilevato un dato allarmante, tale da giustificare senza alcun dubbio la decisione di revocare la dilazione accordata e di chiedere il pagamento delle due rate già scadute.

Ed in particolar, la banca aveva riscontrato come, secondo i dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia relativi ai mesi successivi all’accordata dilazione, dati questi non precedentemente conoscibili dalla banca, una parte dei rischi a scadenza della società mutuataria, in precedenza segnalati, era passata a sofferenza.

A fronte di tale mutata esposizione della società mutuataria nei confronti del sistema bancario, non prima percepibile dalla banca, il Tribunale ha ritenuto il comportamento di quest’ultima ben giustificato, tutt’altro che arbitrario ed anche moderato nella scelta del rimedio da adottare di fronte al diverso atteggiarsi del merito creditizio della cliente.

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