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Giurisprudenza

Consob: poteri, sanzioni e responsabilità

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. I, 25 febbraio 2009, n. 4587

Di cosa si parla in questo articolo

Anche nel vigore della disciplina anteriore a quella dettata dall'art. 24, comma 6 bis, l. 28 dicembre 2005 n. 262, perché possa configurarsi – a norma dell'art. 28 cost. – la responsabilità per danni verso i terzi dei commissari della Consob nonché dei loro dipendenti o esperti in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell'esercizio delle loro funzioni è necessario che essi abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall'art. 23 d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile, in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la commissione. La limitazione di tale responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave, peraltro, non significa che l'ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giacché si ha colpa grave anche quando l'agente, pur essendone obbligato "iure", non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionale esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito.

In tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell'omessa vigilanza dell'Autorità preposta alla vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) che, per la sua funzione istituzionale, ha il compito di garantire il pubblico dei risparmiatori circa la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, è ravvisabile, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell'investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall'autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da parte della medesima Autorità, dal momento che l'investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al vero ed eventualmente non investire nell'operazione o provvedere a disinvestire prontamente i capitali, evitando o limitando le perdite lamentate, ciò a prescindere dal dovere della stessa Autorità di attivare autonomamente e successivamente i poteri repressivi e di vigilanza.

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