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Giurisprudenza

Promotore finanziario e applicazione IRAP: i requisiti dell’autonoma organizzazione

20 Giugno 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 18 giugno 2012, n. 10012

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 10012 del 18 giugno 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2. del d.lgs. 24 febbraio 1998. n. 58 (TUF), è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente promotore: sia, sotto qualsiasi torma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione; oppure, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Tale requisito non può dirsi sussistente sulla base del mero valore dei beni strumentali, dell’attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell’aggiornamento quotidiano e costosi circa l’andamento dei mercati, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

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