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Giurisprudenza

Operazioni di gestione delegata: applicabilità dell’imposizione I.V.A. al compenso corrisposto dal delegante

24 Ottobre 2011

Cassazione Civile, sez. Tributaria, 07 ottobre 2011, n. 20581

Con sentenza del 07 ottobre scorso, la sezione Tributaria della suprema Corte di Cassazione affronta il tema dell’esenzione di operazioni di gestione delegata dall’imposizione I.V.A..

In particolare, la società ricorrente aveva richiesto il rimborso dell’I.V.A. relativamente ad operazioni oggetto di gestione delegata assumendo che le stesse sarebbero state esenti da imposta.

Nel farlo, la società ricorrente richiamava l’art. 10, n. 4 e n. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono esenti dall’imposta “le operazioni relative alle azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli”, nonchè “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle dette operazioni”.

Assumeva quindi che il rapporto con il quale una società di gestione del risparmio delega ad un diverso intermediario abilitato l’allocazione di capitali relativi ad un fondo comune d’investimento mediante il compimento di investimenti azionari su un mercato estero è qualificabile non come servizio di custodia ed amministrazione, bensì come delega di gestione per specifiche scelte di investimento, ex art. 33, comma 3, TUF. Allo svolgimento di detto rapporto sarebbe connaturato l’espletamento su base discrezionale dell’attività di gestione da parte del delegato e tale discrezionalità non viene meno in presenza della facoltà del delegante di impartire istruzioni specifiche per la gestione. Pertanto, ai sensi dell’art. 10, punto 9, D.P.R. n. 633 del 1972, il compenso corrisposto dal delegante per l’attività in questione risulterebbe esente dall’applicazione dell’IVA.

La Corte, nel respingere il ricorso, evidenzia come il citato comma 3 dell’art. 33 dispone che “Il gestore del fondo può affidare scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore”.

Secondo la Corte tale disposizione deve ritenersi del tutto neutra rispetto all’individuazione del regime IVA applicabile al rapporto, non contenendo alcun elemento utile a determinare il grado di discrezionalità dell’attività e delle scelte dell’intermediario rispetto alle indicazioni del gestore, e ad ascrivere quindi l’attività compiuta alla mera “custodia e amministrazione dei titoli” di cui alla norma fiscale.


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