Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Centrale Rischi
- Parole chiave: Centrale dei rischi, Errore materiale, Segnalazioni illegittime, Storno unilaterale
- Estremi della decisione: Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844
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La banca non può, sull’assunto di aver dato esecuzione ad un bonifico anche solo per un errore materiale, stornare la somma accreditata sul conto del proprio cliente in esecuzione dell’ordine. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi riconducibile ad una situazione del conto che, in assenza di tale storno, non avrebbe presentato i presupporti per procedere alla segnalazione stessa.