WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità | Dovere di diligenza della banca cedente

Collegio di Milano, 12 aprile 2010, n.215

13 Giugno 2011

Nel caso in cui la Banca Cedente abbia comunicato al ricorrente di aver rigettato la richiesta di portabilità del mutuo presentata dalla Banca Cessionaria solamente in occasione del riscontro del reclamo da questo presentato (quasi un anno dopo la richiesta di avvio della procedura di collaborazione interbancaria), la stessa, con la propria condotta, ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, imposti in via generale dagli articoli 1175, 1337 e 1375 cod. civ.. L’intermediario è quindi tenuto a risarcire al proprio cliente i danni patiti in ragione del fatto che, avendo comunicato con notevole ritardo l’avvenuto rifiuto della richiesta di portabilità del mutuo, ha impedito il perfezionamento della relativa procedura.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter