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La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Collegio di Napoli, 13 maggio 2010, n.364

12 Giugno 2011

In tema di responsabilità per l’indebito pagamento di assegni con firma di traenza falsa, il grado di diligenza richiesto nell’esercizio dell’attività bancaria deve essere qualificato da un maggior grado di prudenza e attenzione, attesa la connotazione professionale dell’agente. La banca trattaria è l’unico soggetto che può operare il riscontro tra la firma di traenza e lo “specimen” depositato dal cliente al momento dell’apertura del conto. Una volta accertata la responsabilità della banca per non aver adoperato la diligenza del buon banchiere, diviene superflua ogni indagine in merito all’eventuale condotta negligente del correntista nella custodia del “carnet” di assegni, ovvero per il ritardo nella denuncia della sottrazione o della perdita degli stessi” (nel caso di specie, il cliente subiva il furto del carnet di assegno ad opera di un familiare che provvedeva poi ad incassare l’assegno con evidenti segni di cancellature e con firma chiaramente falsificata, e, quindi, non coincidente con quella depositata, come confermato sia dal rapporto dei Carabinieri, sia dalle dichiarazioni rese agli ufficiali di P.G. dallo stesso dipendente della banca che aveva pagato l’assegno, il quale, peraltro, essendosi i fatti svolti in una comunità estremamente piccola, avrebbe dovuto “coltivare” atteggiamenti sicuramente più cauti).


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