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Dossier

Clausole contrattuali | Interpretazione | Ius variandi | Leasing

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.276

12 Giugno 2011

In materia di leasing non sussiste una assoluta incompatibilità fra: la clausola inserita nelle condizioni generali di contratto che prevede che, nel caso in cui il canone non sia assoggettato ad indicizzazione, la facoltà del concedente, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di procedere ad un adeguamento dei corrispettivi indicati nelle condizioni particolari del contratto; e quella che stabilisce che, qualora sussista un giustificato motivo, il concedente potrà modificare le condizioni di cui al contratto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n.385/93 (T.U.B.). Infatti, mentre la previsione contrattuale della indicizzazione del canone esclude la facoltà dell’intermediario di modificarlo unilateralmente ai sensi dell’art. 118 T.U.B., l’ipotesi della sopravvenienza di un giustificato motivo può legittimare una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali diverse dagli interessi. In altri termini, la clausola inserita nel contratto che preveda l’indicizzazione degli interessi in base a parametri prestabiliti, la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti, può determinare variazioni del tasso di interesse legittime perché non comportano una modifica delle condizioni del contratto ai sensi dell’art. 118 T.U.B., ma non consente all’Intermediario di apportare unilateralmente una ulteriore modifica degli interessi a carico dell’utilizzatore.


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