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Dossier

Libretti di deposito | Al portatore | Prescrizione | Decorrenza

Collegio di Milano, 22 aprile 2010, n.266

12 Giugno 2011

In tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito al portatore, il termine prescrizionale decorre dal giorno della costituzione del rapporto o dell’ultima operazione di prelevamento, o versamento effettuata. Infatti, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante avrebbe potuto richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti.


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