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Dossier

Clausole contrattuali | Apertura di credito | Determinazione del tasso di interessi- Interpretazione

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.43

11 Giugno 2011

La clausola inserita nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria secondo cui “I) Il correntista si obbliga a corrispondere sulle somme a debito l’interesse nominale annuo del 6,733%, pari a 2,00 punti in più dell’Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 6 (sei) mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, l’ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare antecedente la data di stipula (4,733%). II) Detto tasso sarà soggetto a revisione trimestrale, prendendo in considerazione l’Euribor 360 a 6 mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, l’ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare; l’eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del trimestre solare in cui si è verificata la rilevazione. IV) In ogni caso, il tasso di volta in volta applicato, non potrà mai superare il tasso soglia così come rilevato nel tempo ai sensi di legge” non può che essere interpretata nel senso che il tasso di interesse applicabile al rapporto è pari all’Euribor 360, 6 mesi lettera puntuale, oltre a uno spread di 2 punti di percentuale. Dal tenero letterale di tale norma, infatti, emerge chiaramente come il comma II sia esplicativo del metodo di calcolo del comma I e non sostitutivo, e ciò nella parte in cui statuisce che “detto tasso – dunque il tasso ultralegale di cui al comma I pari all’Euribor maggiorato di due punti – sarà soggetto a revisione trimestrale, prendendo in considerazione l’Euribor 360 a 6 mesi lettera puntuale, pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, l’ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre solare”, ove – appunto – la revisione riguarderà la parte variabile del tasso (l’Euribor sei mesi) e non la costante che forma lo stesso (lo spread di due punti di percentuale). Una diversa interpretazione svuoterebbe altresì di significato il comma IV, posto che l’Euribor, costituendo il riferimento di calcolo non può di per sé superare il tasso soglia.


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